Il divorzio (breve)

Introdotto per la prima volta in Italia con la Legge n. 898/1970 Legge Fortuna-Baslini e disciplinato dall’articolo 149 del codice civile, il divorzio è l’istituto giuridico che permette lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando tra i coniugi è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita.

Parleremo di scioglimento se i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile, o di cessazione degli effetti civili qualora sia stato celebrato matrimonio concordatario (civile e religioso).
Il divorzio può essere:
1) congiunto: i coniugi, addivenuti ad un accordo, presentano congiuntamente un ricorso. Il procedimento si svolge dinanzi al Tribunale in camera di consiglio e si esaurisce in un’unica udienza. Tentata la conciliazione da parte del Tribunale competente e verificata la sussistenza dei presupposti richiesti di Legge, il presidente emette la sentenza che scioglierà o cesserà gli effetti civili del matrimonio. Le parti potranno essere assistite anche da un solo avvocato;
2) giudiziale: nel caso in cui le volontà delle parti divergano sull’accordo, il divorzio potrà essere chiesto da uno solo dei coniugi. La procedura relativa al divorzio giudiziale, a causa della mancanza di un accordo comune, può essere molto lunga; per questo motivo la Legge consente al Presidente la possibilità di emanare ordinanze temporanee ed urgenti volte a disciplinare, ad esempio, gli aspetti riguardanti il mantenimento dei figli o i rapporti patrimoniali tra i coniugi, durante la pendenza del procedimento. Ciascun coniuge deve essere necessariamente assistito da un avvocato.
Il divorzio può essere richiesto:
a) in caso di separazione giudiziale: qualora vi sia stato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice;
b) in caso di separazione consensuale: a seguito di omologazione del decreto disposto dal giudice;
c) oppure per uno dei motivi elencati dall’articolo 3 delle legge 898/1970 1970/89, ossia nel caso in cui uno dei coniugi abbia attentato alla vita o alla salute dell’altro coniuge o della prole, oppure abbia compiuto specifici reati contrari alla morale della famiglia.
Nell’anno 2015 l’istituto del divorzio è stato oggetto di riforma. In passato prima che una separazione potesse dar luogo al divorzio i coniugi dovevano attendere un periodo di tre anni senza che nell’arco di questo periodo ci fosse stato tra loro alcun riavvicinamento.
Oggi, la Legge n. 55/2015 modificando l’articolo 3 della Legge Fortuna-Baslini è andata ad incidere sul termine riducendolo notevolmente. Tale termine differisce a seconda del tipo di procedimento utilizzato in sede di separazione. Infatti, nel caso in cui il divorzio segua ad un procedimento di separazione consensuale la citata norma prevede che i coniugi possano addivenire al divorzio dopo che siano trascorsi sei mesi dalla loro separazione consensuale (anche in caso di conversione della separazione); mentre se si è trattato di giudiziale le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi.
Il termine decorre sempre dalla comparsa dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Per questo motivo oggi si parla di divorzio breve.

La procedura di divorzio ha inizio con un ricorso da depositare presso la cancelleria del giudice competente al quale sarà allegata la seguente documentazione:

a) copia decreto di omologa o sentenza di separazione del tribunale;
b) estratto per sunto dell’atto di matrimonio;
c) certificato attestante lo stato di famiglia di entrambi i coniugi;
d) certificato di residenza di entrambi i coniugi;
e) dichiarazioni dei redditi di entrambi i coniugi.