I minori sul piano nazionale ed internazionale godono di riconoscimento e tutela, posto che l’intento educativo va esercitato in coerenza con una evoluzione non traumatica della personalità del minore.

Cosa prevede in nostro codice penale?
Il codice penale all’articolo 571 prevede l’Abuso di mezzi di correzione stabilendo che chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte.
La norma è volta a tutelare il benessere psico-fisico e la dignità del minore da tutti quei comportamenti che sono in grado di produrre umiliazioni. Se dal comportamento dell’abusante ne è derivato il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, scatterà la reclusione fino a sei mesi. Mentre, se dal fatto deriva la morte della vittima, si applicherà la reclusione da tre a otto anni.
Nonostante la norma utilizzi l’espressione chiunque, il soggetto attivo del reato (ossia colui che attua la condotta) può essere soltanto chi detiene un effettivo potere legittimo di correzione o disciplina; mentre il soggetto passivo (ossia colui che subisce la condotta vietata) non potrà mai essere un figlio maggiore di età nonostante sia convivente con la famiglia di origine, trattandosi di persona non più sottoposta all’autorità del genitore.
La norma non richiede una certa abitualità della condotta essendo sufficiente ad integrare la fattispecie in esame anche un solo ed unico atto espressivo dell’abuso.
E se la violenza è frequente?
Può accadere, però, che l’uso della violenza sia sistematica e faccia parte dell’ordinario trattamento riservato al minore. Tale forma di prevaricazione rientra negli estremi del più grave delitto di Maltrattamenti contro familiari e conviventi. L’articolo 572 c.p. stabilisce che chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
Il delitto disegna una condotta vessatoria reiterata nel tempo, in grado di produrre nella vittima un’apprezzabile sofferenza psico-fisica o comunque in grado di pregiudicare lo sviluppo della sua personalità. Soggetto attivo può essere soltanto colui che si trova in una determinata posizione rispetto alla vittima (una persona della famiglia o convivente, o sottoposta alla sua autorità o affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte).
Il maltrattamento può consistere nelle percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni, umiliazioni, atti di disprezzo e offese alla dignità della vittima, che si risolvono in vere e proprie sofferenze morali.
Integrano il reato di maltrattamenti in danno dei figli minori anche le condotte di violenza fisica o psicologica nei confronti dell’altro genitore quando i discendenti si siano resi sistematici spettatori di tali condotte. In questi casi viene presa in considerazione la condotta omissiva, connotata da una volontaria trascuratezza e indifferenza verso gli elementari bisogni affettivi ed esistenziali della prole.
Considerata la natura abituale del delitto, l’illecito non viene meno qualora gli atti lesivi si alternino a spazi di normalità educativa.
Ci sono delle aggravanti?
L’articolo 572 c.p. trova ampio spazio di applicazione se integrato con le ipotesi previste dalle aggravanti di cui all’articolo:
- 61 n. 9 l’aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto (maltrattamenti perpetrati da insegnanti);
- 61 n.11 ter l’aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione, che delinea spazialmente l’ambito di operatività della circostanza aggravante, circoscrivendola tra le mura scolastiche;
- 61 n. 11 quinquies l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all’articolo 572, commesso il fatto in danno o di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.
Le aggravanti aumentano la pena sino ad 1/3.