Categorie
Sulla violenza

Stalking: quando si configura il reato.

To stalk, tradotto, significa fare la posta indicando materialmente la condotta reiterata di minaccia o molestia nei confronti della vittima.

Nonostante la norma, come vedremo, indichi che il reato possa essere commesso indistintamente da chiunque, in Italia le statistiche vedono principalmente le donne come vittime del reato a seguito delle condotte perpetrate da ex-mariti, conviventi o fidanzati.

Il legislatore ha inserito esplicitamente nel nostro ordinamento questa nuova fattispecie di origine anglosassone con il Decreto Legge n. 11/2009 recante Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori (convertito dalla Legge n. 38/2009) al fine di offrire una risposta sanzionatoria a tutti quei comportamenti che in passato venivano fatti rientrare in altre fattispecie meno gravi, come la violenza e la minaccia.
Secondo l’articolo 612-bis del codice penale è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La reiterazione di cui parla la norma indica il cosiddetto atto persecutorio, ossia l’abitualità della condotta posta in essere dal soggetto agente. Lo stalking si potrà configurare sia nel caso in cui i comportamenti richiedono la presenza fisica dello stalker, sia in caso di sua assenza, pensiamo ad esempio alle telefonate continue o all’invio di messaggi frequenti. Lo stalker ha in sè la piena volontà di minacciare o molestare.
Le condotte illecite poste in essere causano nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura, determinando un fondato timore per l’incolumità propria, di un prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da relazione affettiva. Inevitabilmente la paura porterà la vittima a modificare le proprie abitudini di vita.

Appurato che lo stalking è in grado di alterare lo stato psichico della vittima, per tale motivo le norme che in passato venivano utilizzate per punire le condotte illecite si sono poi rivelate insufficienti. Le condotte dello stalker incidono sulla sfera privata e familiare della vittima e la norma, oggi, è in grado di tutelare i diritti fondamentali quali la libertà psichica ed individuale della persona offesa.
Quanto al numero minimo delle condotte ritenute sufficienti ad integrare la fattispecie, secondo la giurisprudenza sono sufficienti pochi messaggi via whatsApp ed una telefonata dal tono minaccioso, purchè idonei ad alterare le abitudini di vita della vittima o comunque siano in grado di turbarla psicologicamente (Cassazione Penale Sentenza n. 61/2019).
Il reato di stalking è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni, salvo che il fatto non costituisca reato più grave. I commi successivi prevedono due aggravanti:
1) la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa;
2) la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il reato è punito a querela della persona offesa nel termine di mesi sei. Tale termine inizia a decorrere dal momento in cui la persona offesa altera le proprie abitudini di vita o ricade in uno stato di ansia o di paura. Qualora il reato sia aggravato da una delle circostanze sopra indicate, sarà procedibile d’ufficio.
È importante rilevare che la Legge n. 38/2009 prevede che la vittima prima di proporre querela possa ricorrere da una procedura di ammonimento mediante la quale lo stalker viene invitato dall’autorità ad interrompere le condotte persecutorie. L’ammonimento è uno strumento a tutela delle vittime molto rapido che interviene nei casi di violazione dell’articolo 612 bis c.p.
Il Questore raccoglierà i fatti esposti alla vittima e potrà assumere tutte le necessarie informazioni del caso al fine di valutare l’accoglimento o il rigetto dell’istanza avanzata dalla vittima. Se l’istanza è fondata ammonisce oralmente il soggetto invitandolo a interrompere le condotte illecite. Se il fatto è commesso da soggetto già ammonito, la pena prevista dal 612 bis c.p. sarà aumentata.