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Sulla violenza

Che cos’è il revenge porn?

Il Revenge porn, o meglio la porno vendetta, consiste nella diffusione di materiale ritraente la vittima nei momenti di intimità e ha lo scopo di screditare la reputazione del soggetto ritratto.

Inevitabilmente ritorna alla memoria il caso di Tiziana Cantone, la giovane trentunenne napoletana che sottoposta alla gogna mediatica si è tolta la vita impiccandosi con un  foulard, dopo che i suoi video hard erano spopolati su internet. Qualcuno ha sostenuto che si trattasse di revenge porn, altri della trovata pubblicitaria di una futura porno star.

Al di là di come siano andate le cose, il web l’ha uccisa! Essere consenziente a girare un filmino hard non significa esserlo altrettanto alla divulgazione del filmato.

Tiziana dapprima ha abbandonato il suo lavoro per poi trasferirsi in un’altra Città perché l’umiliazione le impediva di uscire da casa. Il Cyber-bullismo l’ha giudicata ritenendo che la vita di questa donna equivalesse al nulla. E così, spietatamente, è stata data in pasto ai cani.

Il Revenge porn si ha come conseguenza del sexting, ossia dello scambio di immagini hot tramite le applicazioni di messaggistica istantanea, chat, mail o altro ancora. La diffusione tramite queste applicazioni è micidiale data la velocità con la quale le immagini o i video  diventano virali sui gruppi o su pagine create ad hoc.

Di recente il Parlamento ha approvato la legge n. 69/2019 nota anche come Codice Rosso. La cronaca quotidiana ha fatto sì che il codice prevedesse, tra gli altri, anche il revenge porn, consistente nella diffusione del materiale a contenuto sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate.

Il nostro codice penale, tra i delitti contro la libertà morale, oggi prevede l’articolo 612 ter  avente ad oggetto la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, dove ad essere tutelata è proprio la libertà di autodeterminazione dell’individuo.

La diffusione di video e immagini  può avvenire sia ad opera del soggetto che le ha realizzate, sia da parte di chi le ha ricevute, creando nocumento alle persone rappresentate. La diffusione del materiale inevitabilmente comporta una lesione della privacy, della dignità e quindi della reputazione della persona offesa dal reato.

Secondo la disposizione in parola, Chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Dal tenore della disposizione si evince che autore del reato può essere:

  • colui che ha il possesso dei contenuti sessualmente espliciti perché ha girato le riprese e si impegna a diffonderli, pubblicarli o li cede a terzi senza aver richiesto ed ottenuto il consenso della persona ritratta;
  • i soggetti terzi che hanno la disponibilità di video e immagini e ne diffondono la circolazione;
  • chi ha sottratto le immagini compromettenti e le diffonde;
  • chi, ricevendo o acquistando le immagini o i video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di danneggiarle.

Le pene previste per il reato saranno inasprite qualora dovessero ricorrere le seguenti aggravanti:

  • se la diffusione illecita è commessa dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa;
  • se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici;
  • se la diffusione avviene attraverso social network, internet o smartphone;
  • se i fatti sono stati commessi in danno di una persona in condizione di inferiorità fisica o psichica, o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Autore del reato può essere Chiunque, partner, ex partner, compagni occasionali o conosciuti sul web o di persona e così via.

I motivi della diffusione possono essere i più svariati: dalla vendetta (perché l’autore ritiene di aver subito un torto), dal voler umiliare la vittima, per ricattarla oppure per vantarsi con gli amici (pratica in voga tra i minorenni).

I canali comunicativi oggi non permettono soltanto la rapidissima condivisione di immagini e video (pensiamo a Telegram – Tinder – Whatsapp) ma anche i dati personali delle vittime (anche minori) consentendone la facile reperibilità.

Tale fenomeno comporta nelle vittime pesantissime ripercussioni a livello psicologico spingendole, talvolta, a gesti estremi.

In diritto. Se avete scoperto di essere vittima di revenge porn raccogliete tutte le immagini che vi ritraggono (salvate ad esempio le pagine facebook o scattate gli screen shot delle chat) e contattate immediatamente la piattaforma sulla quale sono state pubblicate segnalandone il contenuto per poi chiederne la rimozione. Le prove saranno allegate alla querela che potrete sporgere presentandovi in Polizia o rivolgendovi all’avvocato.

Il delitto è punito a querela della persona offesa nel termine di sei mesi dalla conoscenza del fatto e la remissione di querela può avvenire solo in sede processuale davanti al giudice (ciò avviene per evitare condizionamenti o costrizioni alla remissione di querela).

Il delitto è altresì procedibile d’ufficio qualora lo stesso sia connesso ad un reato molto più grave (pensiamo alla Cantone che si tolse la vita). Questo vuol dire che qualora la vittima sia impossibilitata a sporgere querela gli inquirenti indagheranno comunque.