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Sul diritto civile

Il diritto civile. Di cosa si occupa l’avvocato civilista

Il diritto civile è una branca del diritto privato ed è costituito dalle norme giuridiche che regolano i rapporti tra i soggetti privati. Tali norme indicano i comportamenti che si devono tenere o evitare nei rapporti tra le persone per consentire una convivenza il più possibile pacifica.

L’ordinamento giuridico si divide in due grandi settori: diritto pubblico e diritto privato. Il primo ha per oggetto l’organizzazione dello Stato e degli Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città Metropolitane). Appartengono al diritto pubblico: il diritto costituzionale, il diritto amministrativo, il diritto tributario, il diritto penale e la procedura penale. Il secondo, invece, regola sia i rapporti reciproci tra gli individui (ad esempio nel campo personale, familiare e patrimoniale) sia l’organizzazione e l’attività di società, associazioni e altri enti privati, nonché regola i rapporti tra i cittadini e gli enti pubblici quando questi non esercitano il loro potere di comando (ad esempio i rapporti di lavoro e il risarcimento del danno).

Al diritto privato appartengono il diritto civile, commerciale e il diritto del lavoro. Buona parte del diritto privato è contenuto all’interno del codice civile in vigore dal 1942. Il codice è diviso in sei libri aventi ad oggetto il diritto di famiglia, delle successioni, della proprietà e degli altri diritti reali, delle obbligazioni e dei fatti illeciti, del lavoro, il diritto commerciale e societario, e, della tutela dei diritti.

Accanto al codice civile esistono altre leggi chiamate complementari, la cui funzione è quella di completare la disciplina del codice regolando alcune materie in esso non considerate, oppure regolare in maniera più accurata e capillare determinate questioni nel caso in cui il codice non ne fornisca una disciplina unitaria.  

L’avvocato civilista offre sia la consulenza legale mettendo a disposizione la propria conoscenza giuridica per fornirvi consigli su come esercitare i vostri diritti, sia una vera e propria rappresentanza, assistendovi in Tribunale davanti agli organi giurisdizionali.

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Sul diritto civile

Il divorzio (breve)

Introdotto per la prima volta in Italia con la Legge n. 898/1970 Legge Fortuna-Baslini e disciplinato dall’articolo 149 del codice civile, il divorzio è l’istituto giuridico che permette lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando tra i coniugi è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita.

Parleremo di scioglimento se i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile, o di cessazione degli effetti civili qualora sia stato celebrato matrimonio concordatario (civile e religioso).
Il divorzio può essere:
1) congiunto: i coniugi, addivenuti ad un accordo, presentano congiuntamente un ricorso. Il procedimento si svolge dinanzi al Tribunale in camera di consiglio e si esaurisce in un’unica udienza. Tentata la conciliazione da parte del Tribunale competente e verificata la sussistenza dei presupposti richiesti di Legge, il presidente emette la sentenza che scioglierà o cesserà gli effetti civili del matrimonio. Le parti potranno essere assistite anche da un solo avvocato;
2) giudiziale: nel caso in cui le volontà delle parti divergano sull’accordo, il divorzio potrà essere chiesto da uno solo dei coniugi. La procedura relativa al divorzio giudiziale, a causa della mancanza di un accordo comune, può essere molto lunga; per questo motivo la Legge consente al Presidente la possibilità di emanare ordinanze temporanee ed urgenti volte a disciplinare, ad esempio, gli aspetti riguardanti il mantenimento dei figli o i rapporti patrimoniali tra i coniugi, durante la pendenza del procedimento. Ciascun coniuge deve essere necessariamente assistito da un avvocato.
Il divorzio può essere richiesto:
a) in caso di separazione giudiziale: qualora vi sia stato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice;
b) in caso di separazione consensuale: a seguito di omologazione del decreto disposto dal giudice;
c) oppure per uno dei motivi elencati dall’articolo 3 delle legge 898/1970 1970/89, ossia nel caso in cui uno dei coniugi abbia attentato alla vita o alla salute dell’altro coniuge o della prole, oppure abbia compiuto specifici reati contrari alla morale della famiglia.
Nell’anno 2015 l’istituto del divorzio è stato oggetto di riforma. In passato prima che una separazione potesse dar luogo al divorzio i coniugi dovevano attendere un periodo di tre anni senza che nell’arco di questo periodo ci fosse stato tra loro alcun riavvicinamento.
Oggi, la Legge n. 55/2015 modificando l’articolo 3 della Legge Fortuna-Baslini è andata ad incidere sul termine riducendolo notevolmente. Tale termine differisce a seconda del tipo di procedimento utilizzato in sede di separazione. Infatti, nel caso in cui il divorzio segua ad un procedimento di separazione consensuale la citata norma prevede che i coniugi possano addivenire al divorzio dopo che siano trascorsi sei mesi dalla loro separazione consensuale (anche in caso di conversione della separazione); mentre se si è trattato di giudiziale le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi.
Il termine decorre sempre dalla comparsa dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Per questo motivo oggi si parla di divorzio breve.

La procedura di divorzio ha inizio con un ricorso da depositare presso la cancelleria del giudice competente al quale sarà allegata la seguente documentazione:

a) copia decreto di omologa o sentenza di separazione del tribunale;
b) estratto per sunto dell’atto di matrimonio;
c) certificato attestante lo stato di famiglia di entrambi i coniugi;
d) certificato di residenza di entrambi i coniugi;
e) dichiarazioni dei redditi di entrambi i coniugi.