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Sulla famiglia

Come scegliamo il partner? La teoria dell’attaccamento

Per comprendere i motivi sottesi alla scelta del partner dobbiamo fare un accenno alla cosiddetta teoria dell’attaccamento, poichè la tesi ormai consolidata segue il principio secondo cui la scelta avverrà per somiglianza o differenza con il genitore di sesso opposto.

La scelta del partner è un processo interconnesso con la storia individuale di ognuno di noi in quanto, sovente, il nuovo partner viene scelto per somiglianza o differenza con il genitore di sesso opposto.

La teoria dell’attaccamento è stata elaborata dallo psicoanalista Jhon Bowlby nel 1969 ed in seguito sviluppata dalla sua allieva psicologa Mary Ainsworth nel 1989.

Secondo la Teoria di Bowlby la personalità di un individuo si forma fin dai primissimi anni di vita e uno sviluppo sereno della personalità dipende da un adeguato attaccamento alla figura di riferimento che, in genere, è quella materna. Il bambino ha una tendenza innata a ricercare e mantenere vicina la figura di un adulto (che è il suo caregiver di riferimento) soprattutto nelle situazioni di paura, pericolo e sofferenza. Secondo Bowlby l’attaccamento tra il bambino e la madre si ha già nei primi momenti della gravidanza, per proseguire poi con un vero e proprio scambio tra le due figure; pensiamo alla nutrizione, all’abbraccio, alla consolazione.

La teoria è stata rielaborata successivamente da altri studiosi (Lorenz e Harlow). Harlow, procedette ad un interessantissimo esperimento che vedeva protagonisti dei piccoli cuccioli di scimmia. Gli animali vennero affiancati davanti a due madri: una realizzata con un freddo metallo e con un biberon riempito di latte, mentre l’altra sempre di metallo ma avvolta da una calda coperta morbida. Tutti i piccoli di scimmia mostrarono preferenza per la madre coperta dalla calda stoffa. Ciò stava a dimostrare che non sempre la figura di riferimento è la madre e come i piccoli mammiferi, anche i bambini possono prendere come riferimento una persona che, nonostante non sia la madre che li ha nutriti, sia capace di offrire loro tutte le esigenze di cui il bambino necessita nel momento del bisogno (ciò che ad esempio avviene quando la madre, per le più svariate ragioni non è presente).

L’attaccamento che lega il bambino alla madre si fonda sull’osservazione del comportamento esplorativo e delle reazioni emotive del bambino nei casi di presenza e di assenza e separazione dalla mamma. Esistono quattro stili di attaccamento:

  1. attaccamento sicuro: si tratta di bambini che hanno avuto accanto una madre “responsiva” capace di rispondere adeguatamente alle loro esigenze. I bambini piangono se la madre si assenta e gli corrono incontro quando la madre ritorna, abbracciando il genitore e tranquillizzandosi in poco tempo. È un bambino curioso e fiducioso. Il bambino divenuto adulto saprà gestire le cause di stress, cercando conforto e sostegno nel partner o nei famigliari. La persona sicura presenta un elevato livello di consapevolezza riguardo ai periodi altalenanti che nella vita potrà incontrare e di volta in volta si impegnerà a superare le crisi che dovrà affrontare. Le persone sicure tenderanno a vivere storie d’amore durature e anche nei casi di separazione personale dal partner/coniuge avranno sviluppato i corretti strumenti per superare il lutto emotivo.
  2. Attaccamento evitante: i bambini con attaccamento evitante non mostrano angoscia quando il genitore e assente sono indifferenti alla separazione e alla solitudine. Nel momento in cui la madre ritorna il bambino evita la vicinanza stretta con lei e, quando lei si assenta nuovamente non piangono e non mostrano disagio. La madre è fredda e distante Il bambino in realtà mostra un segnale di difesa e tiene controllato il suo reale bisogno della mamma. Pertanto nei momenti di stress paura mettono in atto un comportamenti di falsa autonomia poiché hanno imparato a non esprimere le emozioni legate alla tristezza, alla rabbia e all’ansia; in pratica negano i loro bisogni in quanto credono che non saranno soddisfatti. L’adulto sarà una persona indipendente con difficoltà nell’esprimere e condividere i propri sentimenti, teme i legali e considera gli altri inaffidabili. Di fondo nascondono la paura di essere rifiutati e sopprimono la loro capacità di amare e lasciarsi amare.
  3. Attaccamento ambivalente: il bambino ha avuto una mamma che si prendeva cura di lui in maniera incoerente, in alcuni casi negligente, in altri sensibile. Il bambino in questi casi sviluppa ansia e rabbia; piange se viene lasciato da solo. Il bambino sa che i suoi bisogni non possono essere soddisfatti e in vita adulta sarà un partner insicuro, geloso poiché teme di perdere le persone che ama. Vivono di passione e idealizzazione dell’altro sesso, indirizzando paradossalmente l’attenzione sulle caratteristiche che odiano maggiormente. L’adulto ambivalente, ad intermittenza, a volte avrà una autostima positiva altre no e, a seconda dei casi, si potrà sentire amato dal partner oppure un non degno d’amore. Le relazioni che svilupperà saranno caratterizzate facilmente da ossessione e autorità perchè vive dentro di sé l’ansia da separazione. Potrebbe anche lasciarsi andare ad aggressioni fisiche.
  4. Attaccamento insicuro disorganizzato: in genere il genitore è minaccioso, violento o passivo. Al bambino viene trasmessa paura e la percezione dei suoi bisogni è molto confusa. In età adulta accuserà profonde insicurezze, avendo la tendenza a ricalcare l’aggressività che ha vissuto nell’infanzia. Nell’età adulta vivranno la realtà in maniera distorta e catastrofica e facilmente saranno portate a coinvolgimenti amorosi distruttivi con persone a loro volta violente ed aggressive. Anche lo sviluppo della comunicazione apparirà freddo. A loro volta potrebbero facilmente diventare partner e genitori maltrattanti.

Purtroppo non tutti hanno avuto la fortuna di ricevere l’amore e la giusta attenzione da parte dei genitori. Teniamo sempre a mente che anche le nostre figure di riferimento, a loro volta, hanno sofferto perchè non possedevano lo strumento adeguato per potersi salvare. È una trasmissione continua di dati che nella vita adulta può essere interrotta grazie ad un percorso di auto-consapevolezza e, se impossibilitati individualmente all’auto-guarigione, un percorso di psicoterapia finalizzato a curare le ferite dell’anima può risultare un valido aiuto.

Ognuno di noi merita di essere amato nella maniera più nobile del termine, ma prima dobbiamo cominciare a coltivare il rispetto e il riconoscimento in noi stessi e interrompere, così, quella catena che ci lega al passato.

Approfondimenti:

Ciclo di vita e dinamiche educative nella società postmoderna a cura di
Rosa Grazia Romano.

Manuale dell’attaccamento. Teoria, ricerca e applicazioni cliniche a
cura
di Jude Cassidy e Phillip R. Shaver.

www.stateofmind.it

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Sul diritto civile

Il divorzio (breve)

Introdotto per la prima volta in Italia con la Legge n. 898/1970 Legge Fortuna-Baslini e disciplinato dall’articolo 149 del codice civile, il divorzio è l’istituto giuridico che permette lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando tra i coniugi è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita.

Parleremo di scioglimento se i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile, o di cessazione degli effetti civili qualora sia stato celebrato matrimonio concordatario (civile e religioso).
Il divorzio può essere:
1) congiunto: i coniugi, addivenuti ad un accordo, presentano congiuntamente un ricorso. Il procedimento si svolge dinanzi al Tribunale in camera di consiglio e si esaurisce in un’unica udienza. Tentata la conciliazione da parte del Tribunale competente e verificata la sussistenza dei presupposti richiesti di Legge, il presidente emette la sentenza che scioglierà o cesserà gli effetti civili del matrimonio. Le parti potranno essere assistite anche da un solo avvocato;
2) giudiziale: nel caso in cui le volontà delle parti divergano sull’accordo, il divorzio potrà essere chiesto da uno solo dei coniugi. La procedura relativa al divorzio giudiziale, a causa della mancanza di un accordo comune, può essere molto lunga; per questo motivo la Legge consente al Presidente la possibilità di emanare ordinanze temporanee ed urgenti volte a disciplinare, ad esempio, gli aspetti riguardanti il mantenimento dei figli o i rapporti patrimoniali tra i coniugi, durante la pendenza del procedimento. Ciascun coniuge deve essere necessariamente assistito da un avvocato.
Il divorzio può essere richiesto:
a) in caso di separazione giudiziale: qualora vi sia stato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice;
b) in caso di separazione consensuale: a seguito di omologazione del decreto disposto dal giudice;
c) oppure per uno dei motivi elencati dall’articolo 3 delle legge 898/1970 1970/89, ossia nel caso in cui uno dei coniugi abbia attentato alla vita o alla salute dell’altro coniuge o della prole, oppure abbia compiuto specifici reati contrari alla morale della famiglia.
Nell’anno 2015 l’istituto del divorzio è stato oggetto di riforma. In passato prima che una separazione potesse dar luogo al divorzio i coniugi dovevano attendere un periodo di tre anni senza che nell’arco di questo periodo ci fosse stato tra loro alcun riavvicinamento.
Oggi, la Legge n. 55/2015 modificando l’articolo 3 della Legge Fortuna-Baslini è andata ad incidere sul termine riducendolo notevolmente. Tale termine differisce a seconda del tipo di procedimento utilizzato in sede di separazione. Infatti, nel caso in cui il divorzio segua ad un procedimento di separazione consensuale la citata norma prevede che i coniugi possano addivenire al divorzio dopo che siano trascorsi sei mesi dalla loro separazione consensuale (anche in caso di conversione della separazione); mentre se si è trattato di giudiziale le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi.
Il termine decorre sempre dalla comparsa dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Per questo motivo oggi si parla di divorzio breve.

La procedura di divorzio ha inizio con un ricorso da depositare presso la cancelleria del giudice competente al quale sarà allegata la seguente documentazione:

a) copia decreto di omologa o sentenza di separazione del tribunale;
b) estratto per sunto dell’atto di matrimonio;
c) certificato attestante lo stato di famiglia di entrambi i coniugi;
d) certificato di residenza di entrambi i coniugi;
e) dichiarazioni dei redditi di entrambi i coniugi.