Per comprendere la differenza tra indagato e imputato dobbiamo partire da una premessa.

Nel linguaggio comune si parla di procedimento penale e processo penale come se fossero la stessa cosa. In realtà, seppur collegate, si tratta di due fasi distinte e separate. Successivamente alla presentazione di una denuncia o querela, le autorità vengono informate di una notizia di reato. Tale notizia viene iscritta all’interno di un apposito registro (il registro delle notizie di reato disciplinato dall’art. 335 c.p.p.) tenuto presso ogni Procbura della Repubblica. Da questo momento in poi si aprirà la fase delle indagini preliminari, ossia quel momento importantissimo del procedimento penale nel quale il pubblico ministero e la polizia giudiziaria raccoglieranno tutti gli elementi utili (testimoni, documenti anche a favore del presunto colpevole) per sostenere l’accusa in giudizio, oppure per chiederne l’archiviazione.
Nel procedimento penale la persona sottoposta alle indagini preliminari viene identificata con il nome di indagato. Poiché la fase delle indagini è coperta dal segreto il soggetto sul quale si indaga non è a conoscenza che a suo carico si stanno svolgendo delle indagini. Tale conoscenza la otterrà in un momento successivo o perché l’indagato è stato rinviato a giudizio, oppure perché gli è stato notificato un atto chiamato informazione di garanzia. L’informazione (o avviso di garanzia) è prevista soltanto quando il pubblico ministero deve compiere determinati atti garantiti (perquisizioni – ispezioni – sequestri – accertamenti tecnici non ripetibili – interrogatorio – confronto) ai quali l’avvocato ha il diritto di assistere. Nell’informazione di garanzia sono indicate le norme che si presumono violate, la data e il luogo del fatto e l’invito a nominare un difensore di fiducia. Il pubblico ministero, concluse le indagini preliminari, potrà chiedere l’archiviazione del procedimento perché ad esempio la notizia di reato è infondata, oppure potrà avanzare la richiesta di rinvio a giudizio perché gli elementi raccolti sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio. A questo punto avverrà il passaggio dal procedimento penale al processo penale, che si concluderà con l’emissione della sentenza di assoluzione o di condanna da parte del giudice, e l’indagato assumerà la veste di imputato.
Quindi l’imputato non è altro che il soggetto al quale è attribuito il reato nell’imputazione formulata con la richiesta di rinvio a giudizio. Il codice di procedura penale disciplina la figura dell’imputato agli articoli 60 – 73.
Sebbene il codice di procedura penale non dia una definizione di indagato, i diritti, le garanzie e in genere tutte le disposizioni relative all’imputato si estendono anche alla persona indagata. Pertanto, quando nei confronti di una persona viene fatta una richiesta di:
- rinvio a giudizio;
- giudizio immediato;
- decreto penale di condanna;
- applicazione della pena (patteggiamento);
- decreto di citazione diretta a giudizio;
- giudizio direttissimo.
quest’ultima acquisterà la qualità di imputato.