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Sul diritto penale

Il diritto penale: di cosa si occupa l’avvocato penalista

Il diritto penale è l’insieme delle norme giuridiche destinate a regolare le attività dei consociati al fine di tutelare i valori che stanno alla base della nostra società.

La norma penale è costituita da due elementi: il precetto (che indica un comportamento/condotta vietato) e la sanzione (ossia la conseguenza alla quale si andrà in contro per aver violato il precetto). Il diritto penale è caratterizzato per la presenza di un reato.

Ma cos’è un reato? Quando parliamo di reato ci riferiamo a tutti qui comportamenti, azioni o omissioni, che ledono o mettono in pericolo un bene che il nostro ordinamento giuridico tutela. Si tratta di un fatto giuridico umano vietato al quale è ricollegato una sanzione.

A seconda del tipo di pena inflitta i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni: i delitti sono puniti con la pena dell’ergastolo, della reclusione, della multa, mentre le contravvenzioni sono punite con la pena dell’arresto e/o dell’ammenda. La Reclusione e l’arresto privano l’individuo della propria libertà personale e la restrizione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria, nei soli casi e modi previsti dalla legge. La multa e l’ammenda, invece, sono sanzioni pecuniarie che comportano l’obbligo di corrispondere una somma di danaro. Le pene possono essere inflitte a chiunque, sia esso italiano, straniero o apolide.

Qual’è la funzione della pena? Accantonando le affascinanti teorie in materia è pacifico ritenere che la funzione della pena sia duplice: da un lato punisce il colpevole che ha commesso un reato, dall’altro, tende a rieducare il condannato, ossia a riabilitarlo facilitandone il reinserimento nel contesto sociale. Il nostro diritto penale è sorretto da principi inderogabili. L’articolo 1 del codice penale prevede il cosiddetto principio di legalità secondo il quale  Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite. Tale principio va letto con i valori consacrati all’interno della nostra Carta costituzionale. A mo’ di esempio, l’art. 25 dispone che Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso e l’articolo 27 afferma che la responsabilità penale è personale e l’imputato non è considerato colpevole sino a condanna definitiva (ciò vuol dire che  fino alla sentenza definitiva di condanna un soggetto si considera sempre innocente) e, ancora, le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Affinchè possa parlarsi di reato, il nostro ordinamento richiede la presenza di determinate caratteristiche: un fatto tipico ( ossia la condotta umana, l’evento e il nesso di causalità che lega la condotta all’evento verificatosi); la colpevolezza (o meglio il complesso degli elementi soggettivi sui quali si fonda la responsabilità penale); l’antigiuridicità (il contrasto tra la norma e il fatto penalmente rilevante).

La norma penale è contenuta all’interno del codice penale, quel corpo organico di principi e regole volti a reprimere i fatti che costituiscono reato. L’attuale codice prende il nome dell’allora Ministro della Giustizia Rocco e con R.D. 19 Ottobre 1930 n. 1398 è stato promulgato. Il codice è organizzato in tre libri: il primo contiene i reati in generale, il secondo i delitti in particolare e il terzo libro le contravvenzioni. Occorre ricordare, però, che non tutti i reati sono contenuti all’interno del codice penale. Esistono infatti le Leggi speciali, che contengono autonome figure di reato (es. legge sugli stupefacenti – sui reati tributari – testo unico sull’edilizia).

Ogni individuo dovrebbe sapere, prima di agire, se il suo comportamento è considerato lecito oppure no poichè nel caso in cui un soggetto commetta un reato andrà in contro ad un processo penale. L’articolo 5 in tale senso è molto chiaro: Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale!

L’avvocato penalista, può assumere la difesa sia della persona che è stata danneggiata dal reato, sia del soggetto che ha commesso (presuntivamente) il reato (indagato o imputato). La nostra costituzione, infatti, al suo articolo 24 prevede che Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi … e la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Affinché l’amministrazione della giustizia sia equa è necessario che le due parti (accusa e difesa) possano agire su un piano paritetico, senza che una delle due abbia un particolare vantaggio sull’altra.

Se l’accusato non potesse avvalersi di un avvocato la giustizia finirebbe con l’essere unicamente un arbitrio da parte dello Stato.